RASSEGNA DEL 29 SETTEMBRE 2026
Processo penale telematico: il malfunzionamento non certificato va provato
Cass. pen., sez. V, n. 33829/2026, deposito 17 settembre 2026.
La Corte ha chiarito che l’art. 175-bis c.p.p. non esaurisce tutte le ipotesi di disfunzione del sistema informatico. Un malfunzionamento del PDP non certificato o attestato può rilevare ai fini della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., ma solo quando la parte dimostri che la disfunzione abbia integrato caso fortuito o forza maggiore. Il semplice invio dell’impugnazione via PEC non sana, da solo, il mancato deposito sul portale.
Per la difesa: in caso di problemi del PDP è essenziale conservare elementi oggettivi: schermate, codici di errore, orari dei tentativi, log e ogni riscontro tecnico utile a documentare l’impossibilità di deposito.
Fonte ufficiale e PDF originale: Corte Suprema di Cassazione. Segnalazione: Giurisprudenza Penale.
Depistaggio: non è necessario che la condotta sia compiuta nell’esercizio della funzione
Cass. pen., sez. VI, n. 33634/2026, deposito 16 settembre 2026.
In tema di depistaggio materiale ex art. 375 c.p., il collegamento funzionale tra la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e l’accertamento sviato non richiede che la condotta manipolatrice sia compiuta nell’esercizio della funzione. È sufficiente che l’oggetto delle indagini ricada nell’ambito dell’ufficio o del servizio pubblico svolto dal soggetto qualificato.
Per la difesa: la verifica deve concentrarsi sul rapporto concreto tra la qualifica soggettiva, l’ambito dell’ufficio o servizio e l’oggetto dell’accertamento che si assume sviato.
Fonte ufficiale e PDF originale: Corte Suprema di Cassazione.
Stupefacenti: abitualità e non occasionalità non coincidono
Cass. pen., sez. VI, n. 32649/2026, deposito 2 settembre 2026.
Dopo la modifica dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la Cassazione distingue tra fatto lieve occasionale, fatto lieve non occasionale e condotta abituale. L’abitualità, che impedisce il riconoscimento della lieve entità, richiede una serialità tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa; la non occasionalità si colloca invece su un piano intermedio.
Per la difesa: non basta un criterio meramente numerico. Occorre valorizzare il contesto complessivo, la distanza temporale tra i fatti, le modalità della condotta e gli elementi realmente indicativi di stabilità dell’attività.
Fonte ufficiale e PDF originale: Corte Suprema di Cassazione.
Le sintesi sono originali. I collegamenti alle fonti esterne hanno funzione di credito e approfondimento; per le pronunce qui pubblicate il riferimento principale resta il provvedimento della Corte di cassazione.