Giustizia riparativa: la richiesta di accesso non sospende il processo per i reati procedibili d’ufficio

Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 34754, ud. 9 settembre 2026, dep. 28 settembre 2026

La Corte di cassazione ha chiarito che, nei procedimenti per reati procedibili d’ufficio, la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa non determina la sospensione del processo e non giustifica il rinvio dell’udienza in attesa dell’esito del programma.

La pronuncia assume particolare rilievo sul piano difensivo. Quando l’accesso alla giustizia riparativa è finalizzato a valorizzarne l’esito ai fini dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, c.p. o, più in generale, del trattamento sanzionatorio, è necessario attivarsi tempestivamente: per i reati procedibili d’ufficio, infatti, l’imputato deve porre il giudice nella condizione di poter valutare l’eventuale esito riparativo prima della formazione del giudicato.

La decisione conferma quindi l’autonomia del percorso riparativo rispetto al processo penale e, al tempo stesso, evidenzia l’importanza della sua corretta collocazione temporale nella strategia difensiva.

Fonti

Corte Suprema di Cassazione – scheda ufficiale e testo integrale della sentenza n. 34754/2026.

Segnalazione e approfondimento: NT+ Diritto – Il Sole 24 Ore. Il presente testo è una rielaborazione autonoma a fini informativi.