Rifiuto di atti d’ufficio: la Cassazione delimita la responsabilità penale del pubblico ministero

Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 34812, ud. 18 settembre 2026, dep. 29 settembre 2026

Con la sentenza n. 34812/2026 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione è intervenuta sui presupposti del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, con particolare riferimento all’attività del pubblico ministero.

Ai fini dell’art. 328, comma 1, c.p., l’atto che deve essere compiuto senza ritardo per ragioni di giustizia deve avere carattere doveroso, ossia essere obbligato almeno quanto alla sua emanazione. Restano invece fuori dalla fattispecie gli atti processuali o investigativi il cui compimento presupponga valutazioni discrezionali del pubblico ministero, anche quando possano apparire necessari alla luce dello sviluppo del procedimento.

La Corte ha inoltre precisato che la regola dell’art. 358 c.p.p., che impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, non trasforma ogni omissione investigativa in un rifiuto penalmente rilevante. La violazione di tale regola non integra, di per sé, il delitto previsto dall’art. 328 c.p.

La pronuncia è significativa sul piano difensivo perché delimita l’area della responsabilità penale rispetto alle scelte investigative e ribadisce la centralità dei principi di legalità e tipicità: la valutazione sulla correttezza dell’operato del pubblico ministero non può sostituire l’accertamento degli specifici elementi della fattispecie incriminatrice.

Fonti

Corte Suprema di Cassazione – scheda ufficiale e testo integrale della sentenza n. 34812/2026.

Segnalazione e approfondimento: Giurisprudenza Penale. Il presente testo è una rielaborazione autonoma a fini informativi.