Atti persecutori e successione di leggi: per il reato abituale rileva l’ultima condotta

Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 34300/2026, ud. 9 settembre 2026, dep. 23 settembre 2026

La Corte di cassazione è tornata sul rapporto tra la natura abituale del delitto di atti persecutori e la successione nel tempo di discipline penali più severe. Poiché il reato previsto dall’art. 612-bis c.p. si perfeziona attraverso una pluralità di condotte, la sua consumazione coincide con il momento in cui viene posta in essere l’ultima condotta della serie persecutoria.

Ne consegue che le modifiche introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 possono trovare applicazione anche rispetto a una sequenza persecutoria iniziata anteriormente alla loro entrata in vigore, quando la condotta abituale sia proseguita successivamente.

Rilievo difensivo. La collocazione temporale dei singoli episodi diventa decisiva per individuare la disciplina applicabile. La difesa deve quindi verificare non soltanto l’esistenza della serie abituale, ma anche quali condotte risultino effettivamente provate e se siano successive all’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta più severa.

Fonti

ARSG – Cass. pen., Sez. V, n. 34300/2026; Njus – approfondimento sulla sentenza.