Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 34813/2026, ud. 17 settembre 2026, dep. 29 settembre 2026
La Sesta Sezione penale ha affrontato il tema della successione di più misure cautelari applicate alla stessa persona nell’ambito di distinti procedimenti di estradizione per fatti diversi ma connessi.
Secondo la Corte, in questa ipotesi non trova applicazione la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, c.p.p. La disciplina è incompatibile con quella speciale dettata dall’art. 714, comma 4, c.p.p., che collega il calcolo dei termini di durata della misura cautelare alla singola domanda di estradizione e al relativo procedimento di consegna.
Rilievo difensivo. La pronuncia delimita l’applicazione del meccanismo della cosiddetta contestazione a catena nel settore estradizionale e rende essenziale, nel controllo dei termini di custodia, distinguere le singole domande di estradizione e i rispettivi procedimenti.
Fonte ufficiale e testo integrale
Corte Suprema di Cassazione – scheda ufficiale della sentenza n. 34813/2026 e PDF integrale.