Fatture per operazioni inesistenti: limiti al sequestro nei confronti dell’emittente

Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 33546/2026, depositata il 14 settembre 2026

In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la Corte di cassazione ha precisato i limiti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti dell’emittente. La misura può riguardare il prezzo del reato, individuato nel compenso pattuito o percepito per l’emissione delle fatture, ma non può essere automaticamente estesa al profitto fiscale conseguito dal soggetto che le ha utilizzate.

La distinzione deriva anche dalla disciplina dell’art. 9 del D.Lgs. 74/2000, che deroga alle ordinarie regole sul concorso di persone tra il delitto di emissione e quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso delle fatture, salvo che vengano in rilievo condotte ulteriori rispetto alla mera emissione.

Rilievo difensivo. La decisione assume particolare importanza nella fase cautelare reale: impone di individuare con precisione il vantaggio riferibile al reato contestato all’emittente e impedisce di trasferire su quest’ultimo, senza adeguata base giuridica, il risparmio fiscale ottenuto dall’utilizzatore. La pronuncia ribadisce inoltre che, in sede di riesame, il mantenimento del sequestro non può essere fondato su un fatto o un titolo di reato diverso da quello posto alla base del provvedimento genetico.

Fonti

TributarIA – massima e collegamento alla sentenza n. 33546/2026. ECLI:IT:CASS:2026:33546PEN.