“Ti faccio causa” non è una minaccia: Cassazione penale n. 32426/2026

Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 32426/2026, depositata il 31 agosto 2026

La prospettazione alla controparte dell’intenzione di promuovere una causa per ottenere il riconoscimento di una pretesa ritenuta fondata non costituisce, di per sé, la minaccia di un male ingiusto.

La Corte di cassazione valorizza il diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost.: quando l’iniziativa giudiziaria prospettata non sia strumentale, manifestamente infondata o puramente emulativa, comunicare alla controparte l’intenzione di rivolgersi al giudice non integra la condotta minacciosa richiesta dall’art. 393 c.p.

Nel caso esaminato, neppure il riferimento al possibile danno reputazionale derivante dalla controversia è stato ritenuto sufficiente. Lo “scandalo” era prospettato come possibile conseguenza della pendenza della causa e non come effetto di autonome condotte dirette a screditare il destinatario.

Rilievo difensivo. La decisione offre un criterio utile per distinguere la legittima pressione connessa alla prospettazione dell’esercizio di un diritto dalla minaccia penalmente rilevante. Il punto decisivo è la natura del male prospettato e il suo rapporto con la pretesa fatta valere: l’annuncio del ricorso al giudice non può essere automaticamente trasformato in una condotta intimidatoria.

Fonti

NT+ Diritto – “Ti faccio causa” non è una minaccia; Terz’ultima Fermata – Cass. pen., Sez. VI, n. 32426/2026.