Omicidio stradale e patteggiamento: Cassazione n. 35288/2026 sulla sospensione della patente

Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 35288/2026, ud. 2 luglio 2026, dep. 5 ottobre 2026

In caso di patteggiamento per omicidio stradale, quando non ricorrono le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice deve applicare alla sospensione della patente la riduzione prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada.

La Quarta Sezione penale, richiamando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, ribadisce che della riduzione deve essere dato conto nella motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La Cassazione precisa inoltre il diverso livello di motivazione richiesto per la concreta durata della sospensione. Quando la sanzione accessoria è determinata nel minimo, o in misura di poco superiore e comunque prossima al minimo, può essere sufficiente il richiamo alla sua adeguatezza o congruità. Una motivazione specifica diventa invece necessaria quando il giudice si discosta in modo apprezzabile dal minimo.

Rilievo difensivo. La decisione offre un duplice parametro di controllo della sentenza di patteggiamento: da un lato, la corretta applicazione della riduzione della sospensione della patente; dall’altro, la presenza di una motivazione adeguata quando la durata concretamente stabilita si allontana dal minimo. Si tratta di profili autonomi rispetto all’accordo sulla pena e che meritano quindi una verifica specifica da parte della difesa.

Fonti

Momento Legislativo – Cass. pen., Sez. IV, n. 35288/2026.