Reati contro il patrimonio tra familiari: la Corte costituzionale mette in discussione l’art. 649 c.p.

Corte costituzionale, ordinanza n. 162/2026, depositata il 6 ottobre 2026

La Corte costituzionale apre un fronte di particolare rilievo sulla causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. per alcuni reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti.

La questione originaria nasce da un procedimento per circonvenzione di incapace commessa ai danni del coniuge. La Corte d’appello di Torino aveva censurato il terzo comma dell’art. 649 c.p., nella parte in cui non comprende il delitto di cui all’art. 643 c.p. tra quelli per i quali è esclusa la causa di non punibilità.

La Consulta, tuttavia, è andata oltre la specifica questione sottopostale. Con l’ordinanza n. 162/2026 ha infatti sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell’intero art. 649 c.p., in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost.

Al centro del problema vi è l’attualità della scelta legislativa di privilegiare la tutela dell’unità familiare fino al punto di escludere, in determinate ipotesi, la punibilità di reati contro il patrimonio commessi ai danni di un familiare. La Corte richiama l’evoluzione della concezione costituzionale della famiglia e la necessità di tutelare i diritti individuali dei suoi componenti.

Particolarmente significativo è anche il riferimento all’evoluzione dei rapporti patrimoniali familiari: alla tradizionale comunanza di interessi si è progressivamente affiancato il riconoscimento dell’autonomia economica dei coniugi e delle parti dell’unione civile.

Rilievo difensivo. L’ordinanza non determina, allo stato, l’eliminazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. Apre però un giudizio costituzionale che potrebbe incidere profondamente sulla disciplina dei reati contro il patrimonio commessi tra familiari, con possibili conseguenze per fattispecie quali truffa, appropriazione indebita e, nel caso da cui nasce la questione, circonvenzione di incapace. Sarà quindi essenziale seguire la decisione con cui la Corte definirà la questione che essa stessa ha sollevato.

Fonte e testo integrale

Corte costituzionale – ordinanza n. 162/2026.