Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28466/2026, depositata il 27 luglio 2026.
La sospensione delle lavorazioni non determina automaticamente il venir meno degli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che i compiti del coordinatore non si esauriscono nella prevenzione dei rischi derivanti dall’interferenza tra diverse imprese, ma riguardano anche le condizioni generali di sicurezza del cantiere.
Anche durante l’interruzione dei lavori possono infatti permanere situazioni di pericolo, connesse, ad esempio, alla presenza di ponteggi, scavi e opere provvisionali.
Ne consegue che la sospensione delle attività non esonera, di per sé, il coordinatore dagli obblighi di verifica e aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008.
La pronuncia assume particolare rilievo nella delimitazione delle responsabilità penali dei professionisti incaricati della sicurezza nei cantieri.
Fonte: Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 28466/2026. Testo integrale della sentenza – PDF ufficiale.