Nel patteggiamento per bancarotta fraudolenta, una pena detentiva non superiore a due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie fallimentari. Se queste vengono ugualmente inflitte, la loro eliminazione può estendersi anche al coimputato che non abbia proposto ricorso.
Lo ribadisce la Cassazione, Sezione V, con la sentenza n. 35593, depositata il 7 ottobre 2026. Nel caso esaminato, il giudice aveva applicato, oltre alla pena concordata, l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
La Corte ha ritenuto illegali tali sanzioni: il divieto previsto dall’art. 445, comma 1, c.p.p. opera anche per le pene accessorie obbligatorie previste dall’art. 322 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La bancarotta fraudolenta non rientra, infatti, nelle eccezioni contemplate dal comma 1-ter.
Il punto di maggiore interesse riguarda l’effetto estensivo dell’impugnazione. Poiché il motivo accolto non aveva carattere esclusivamente personale, la Cassazione ha eliminato le pene accessorie anche nei confronti del coimputato non ricorrente, giudicato con la stessa sentenza e destinatario, a sua volta, di una pena patteggiata entro i due anni.
La decisione richiama quindi l’attenzione su un controllo concreto: verificare la legalità delle pene accessorie applicate con il patteggiamento e, in presenza di più imputati nella medesima posizione, valutare gli effetti favorevoli del ricorso anche per chi non abbia impugnato.
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35593, decisione del 25 settembre 2026, deposito del 7 ottobre 2026, pp. 2–4.