Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34569/2026
La bancarotta fraudolenta causata dalle c.d. “operazioni dolose” non può essere ricostruita attraverso automatismi, né la responsabilità dell’amministratore può discendere dalla sola carica ricoperta nella società. E’ necessario prima accertare la natura delle operazioni contestate, il loro effettivo contributo al dissesto e il concreto coinvolgimento dell’imputato.
In particolare, con la sentenza n. 34569/2026, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione torna sui presupposti del reato previsto dall’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fallimentare, annullando con rinvio una condanna pronunciata nei confronti del vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società fallita.
La contestazione riguardava due distinte condotte: la cessione di un ramo d’azienda e il sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali.
La Corte innanzitutto ribadisce la distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta da operazioni dolose. Nella prima assumono rilievo gli atti di distrazione o dissipazione delle risorse societarie, mentre nella seconda è necessario dimostrare che le operazioni dolose abbiano cagionato o contribuito a determinare il dissesto.
Particolare attenzione viene dedicata alle omissioni fiscali e previdenziali. Il loro carattere sistematico può certamente assumere rilevanza penale, ma non è sufficiente, di per sé, a integrare la bancarotta da operazioni dolose. Occorre dimostrare che esse costituiscano il risultato di specifiche scelte gestionali, abbiano prodotto un depauperamento ingiustificato e si pongano in rapporto causale con il dissesto.
Sotto il profilo soggettivo, la Cassazione precisa che il dolo deve investire le operazioni compiute, non necessariamente il fallimento. Quest’ultimo deve tuttavia rappresentare una conseguenza concretamente prevedibile della condotta, alla luce delle effettive condizioni economico-finanziarie della società.
La sentenza affronta, infine, il tema della responsabilità personale degli amministratori. Non basta richiamare la posizione rivestita nell’organo gestorio: il giudice deve chiarire se l’imputato abbia materialmente realizzato le condotte, vi abbia concorso moralmente oppure debba risponderne per omissione ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p.
Per queste ragioni, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello per un nuovo giudizio.
La pronuncia conferma l’importanza, nei procedimenti per bancarotta, di un accertamento individualizzato della responsabilità, fondato sulla verifica concreta delle condotte, del rapporto causale con il dissesto e del contributo effettivamente attribuibile a ciascun amministratore.
Fonte: Corte di Cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 34569/2026, decisa l’11 settembre 2026 e depositata il 25 settembre 2026.