Depistaggio: non occorre essere titolari di funzioni investigative


Cassazione penale, sezione VI, sentenza n. 33634, depositata il 16 settembre 2026.

Per rispondere del reato di depistaggio previsto dall’art. 375 c.p., non è necessario che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio svolga compiti investigativi, né che la condotta manipolatrice sia realizzata nell’esercizio della funzione.

È però necessario un collegamento funzionale tra la qualifica rivestita e l’accertamento penale sviato. Secondo la Cassazione, tale collegamento sussiste quando l’oggetto delle indagini ricade nell’ambito dell’ufficio o del servizio pubblico svolto dal soggetto qualificato.

Da questo rapporto deriva una posizione di garanzia rispetto alla genuinità dell’accertamento, accompagnata da un dovere qualificato di conservazione, lealtà e collaborazione con l’autorità.

La sola qualifica pubblicistica, dunque, non esaurisce la verifica: occorre individuare il rapporto tra l’attività svolta e l’oggetto dell’indagine. Al contempo, l’assenza di attribuzioni investigative non esclude la configurabilità del reato.

Fonte: Corte di cassazione, scheda ufficiale e sentenza allegata.

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