Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 47159/2022, udienza 25 ottobre 2022, deposito 13 dicembre 2022.
La non accettazione della nomina e la rinuncia al mandato difensivo sono istituti distinti, disciplinati dall’art. 107 c.p.p., con conseguenze processuali differenti.
La non accettazione riguarda il difensore che decide di non assumere l’incarico conferitogli. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, c.p.p., produce effetto dal momento della comunicazione all’autorità procedente, senza necessità di attendere la nomina di un nuovo difensore.
La rinuncia, invece, interviene rispetto a un incarico già assunto e ha efficacia differita. Il difensore rimane tenuto ad assicurare l’assistenza sino a quando l’imputato non risulti assistito da un nuovo difensore di fiducia o d’ufficio e non sia decorso l’eventuale termine a difesa previsto dall’art. 108 c.p.p.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47159/2022, ha chiarito che il differimento dell’efficacia della rinuncia deve avere carattere temporaneo e non può tradursi nella prosecuzione del processo attraverso il sistematico ricorso a sostituti nominati ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p.
Il principio operativo: la non accettazione tempestivamente comunicata non vincola il professionista fino alla successiva nomina difensiva. Diversamente, in caso di rinuncia, occorre garantire la continuità dell’assistenza, fermo restando l’obbligo del giudice di provvedere tempestivamente alla nuova designazione, ove necessaria.
In entrambi i casi, l’art. 107, comma 1, c.p.p. impone al difensore di comunicare subito la propria decisione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato.
La pronuncia decide direttamente un caso di rinuncia al mandato; la distinzione rispetto alla non accettazione è richiamata nella ricostruzione normativa svolta dalla Corte.
Fonte: Cass. pen., Sez. VI, n. 47159/2022, Rv. 284024-01.