Cassazione penale, Sez. V, n. 37665, depositata il 18 novembre 2025.
Il difensore nominato procuratore speciale può delegare al sostituto il deposito dell’atto di costituzione di parte civile. Lo ricorda la Cassazione, richiamando l’art. 78, comma 1-bis, c.p.p., che consente il conferimento scritto del potere di sottoscrivere e depositare l’atto, salvo volontà contraria della parte interessata.
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva escluso la parte civile perché in udienza era intervenuto un sostituto privo di procura speciale.
La Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza, ritenendola abnorme: il provvedimento aveva precluso definitivamente la partecipazione della parte civile nonostante il deposito già intervenuto.
La pronuncia distingue così il potere di costituirsi parte civile dalla successiva presenza del sostituto in udienza e conferma la possibilità di delegare specificamente il deposito. Una facoltà che trova fondamento nell’art. 78, comma 1-bis, e non nella sola generica sostituzione processuale.
Fonte: Corte di cassazione, Rassegna penale di novembre 2025, pagina 77, Rv. 288914-01.