Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 35238/2026, udienza del 24 settembre 2026, depositata il 2 ottobre 2026.
Il giudice non può disporre il sequestro preventivo se il pubblico ministero si è limitato a chiedere la convalida del sequestro eseguito d’urgenza. La Cassazione ribadisce che l’applicazione della misura richiede una specifica domanda dell’accusa, che non può essere desunta implicitamente dalla richiesta di convalida.
Si tratta di due adempimenti distinti: il controllo sul provvedimento urgente non sostituisce la richiesta necessaria per applicare un autonomo vincolo cautelare. Il GIP non può quindi integrare d’ufficio l’iniziativa del pubblico ministero.
L’assenza della domanda determina una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi degli artt. 178, lett. b), e 179 c.p.p. Il vizio può essere rilevato anche quando non sia stato dedotto davanti al tribunale del riesame.
Nel caso esaminato, la Corte ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza del riesame sia il decreto di sequestro preventivo, ordinando la restituzione dei beni all’avente diritto.
La pronuncia conferma l’importanza, per la difesa, di verificare il contenuto effettivo della richiesta cautelare del pubblico ministero, oltre alla motivazione del provvedimento del giudice.
Fonte: testo integrale della sentenza – Italgiure, Corte di cassazione. Segnalazione: NT+ Diritto – Il Sole 24 Ore, 2 ottobre 2026.