Cassazione penale, Sez. V, n. 30791, depositata l’11 agosto 2026.
Il precedente patteggiamento non può essere utilizzato per applicare la recidiva quando siano maturati i presupposti di estinzione del reato previsti dall’art. 445, comma 2, c.p.p. L’effetto estintivo opera automaticamente, senza necessità di una pronuncia del giudice dell’esecuzione.
Nel caso esaminato, l’unico precedente dell’imputato era una sentenza di patteggiamento a un anno di reclusione. Prima dei fatti oggetto del nuovo processo era già trascorso il quinquennio dal passaggio in giudicato, senza la commissione di nuovi delitti della stessa indole.
La Cassazione ha quindi escluso la recidiva e disposto il rinvio per una nuova valutazione del bilanciamento delle circostanze e della pena.
Un effetto analogo sulla recidiva deriva dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale: l’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, prevista dall’art. 47, comma 12, dell’ordinamento penitenziario, impedisce di valorizzare la relativa condanna ai fini della recidiva, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 5859/2012. Si tratta, in questo caso, di estinzione della pena e degli effetti penali, non del reato.
La decisione richiama dunque l’importanza di verificare l’effettiva rilevanza dei precedenti: la loro presenza nel casellario non basta a giustificare la recidiva quando i relativi effetti penali siano già estinti.
Fonti: Cassazione n. 30791/2026 – testo integrale; Sezioni Unite n. 5859/2012 – testo integrale.