Quando la consegna viene rifiutata per il rischio di trattamenti penitenziari inumani o degradanti, l’autorità giudiziaria deve attivarsi per verificare la possibilità di eseguire la pena in Italia.
Lo ha chiarito la Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 36318, depositata il 15 ottobre 2026, richiamando i principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il rifiuto tutela i diritti fondamentali della persona condannata, ma non esaurisce gli adempimenti dell’autorità giudiziaria. Occorre chiedere allo Stato emittente la trasmissione della sentenza e del relativo certificato, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione in Italia secondo la disciplina della decisione quadro 2008/909/GAI.
L’esecuzione sul territorio italiano non è, tuttavia, automatica: devono essere verificate le condizioni previste dalla disciplina applicabile, anche in relazione al consenso del condannato e alle ipotesi in cui questo non è necessario.
La Cassazione ha quindi disposto l’annullamento con rinvio affinché siano compiute le richieste e le verifiche omesse, lasciando fermo, allo stato, il rifiuto della consegna.
Fonte: Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 36318/2026 – testo integrale.