Affidamento in prova: il mancato risarcimento non impedisce la concessione della misura alternativa


Il mancato risarcimento del danno derivante dal reato non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per negare l’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 dell’ordinamento penitenziario.

La Corte di cassazione ha affrontato il caso di un condannato per reati di bancarotta al quale il Tribunale di sorveglianza aveva negato l’accesso alla misura alternativa, attribuendo rilievo determinante all’assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle persone offese.

La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza con rinvio, evidenziando la necessità di una valutazione complessiva della personalità del condannato, della sua condotta successiva al reato, delle condizioni economiche e delle concrete prospettive di reinserimento sociale.

Il mancato risarcimento può certamente assumere rilievo nel giudizio prognostico, ma non può trasformarsi in una condizione automaticamente ostativa alla concessione della misura, soprattutto quando l’inadempimento sia riconducibile a un’effettiva impossibilità economica.

La decisione ribadisce, dunque, che l’accesso all’affidamento in prova deve fondarsi su una valutazione individualizzata della capacità della misura di favorire la rieducazione del condannato e prevenire la commissione di ulteriori reati, senza essere subordinato alla preventiva integrale riparazione delle conseguenze patrimoniali dell’illecito.

Fonte: Il Sistema del Diritto Penale, nota a Cass. pen., Sez. I, n. 33899/2026.

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