Liberazione anticipata: quando conta anche la pena già espiata


Una pena interamente scontata può ancora rilevare ai fini della liberazione anticipata quando sia ricompresa nel trattamento sanzionatorio unitario derivante dal riconoscimento della continuazione.

La Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 23811, depositata il 26 giugno 2026, ha richiamato il principio secondo cui possono essere valutati anche i periodi di espiazione relativi a una precedente condanna, unificata in continuazione, che non siano già stati computati per il beneficio.

Il riconoscimento della continuazione non consente, tuttavia, un recupero indiscriminato. Resta fermo il limite dell’art. 657, comma 4, c.p.p.: la pena già espiata non può essere utilizzata per reati commessi successivamente a quel periodo di espiazione.

Nel caso esaminato, la Corte ha rigettato il ricorso proprio perché la precedente pena era stata scontata prima della commissione dei nuovi reati, rilevando inoltre che il condannato aveva già beneficiato della liberazione anticipata in relazione a quella pena.

Per la difesa è quindi essenziale ricostruire la successione dei reati, i periodi di espiazione e le detrazioni già riconosciute, verificando se rimangano periodi utilmente valutabili nell’ambito della pena unificata.

Fonte: Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 23811/2026 – testo consultabile su Doctrine.

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