La valutazione compiuta nell’udienza predibattimentale deve tenere conto delle concrete prospettive dell’istruttoria. Non basta, quindi, rilevare un’incertezza nel quadro probatorio per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
Lo chiarisce la Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 36572, depositata il 16 ottobre 2026, distinguendo il criterio della ragionevole previsione di condanna, previsto dall’art. 554-ter c.p.p., dalla regola di giudizio applicabile al termine del dibattimento.
Quando le ricostruzioni alternative dipendono da circostanze specificamente individuate e suscettibili di utile verifica dibattimentale, il giudice non può considerare definitivamente irrisolta l’incertezza presente negli atti. Deve valutare se l’istruttoria possa consentire di superarla, rendendo ragionevolmente prevedibile una condanna.
Il punto decisivo resta la concretezza di questa prognosi: la decisione richiama precisi temi di prova ancora verificabili, senza affermare che ogni dubbio imponga la prosecuzione del processo.