Memoria difensiva ignorata: i vizi della sentenza


Il giudice non può limitarsi a menzionare una memoria difensiva senza esaminarne le argomentazioni. Lo ribadisce la Cassazione, sez. VI, n. 37272, depositata il 23 ottobre 2026.

La Corte richiama due possibili conseguenze dell’omessa valutazione: la nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., per lesione dei diritti di intervento e assistenza difensiva dell’imputato, e il vizio di motivazione, quando la decisione non si confronta con le ragioni illustrate dalla difesa.

Nel caso esaminato, la memoria sviluppava censure già proposte in appello, evidenziando contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa ed elementi a discarico, senza introdurre motivi nuovi.

L’annullamento con rinvio è stato disposto per il deficit motivazionale: ignorando quelle argomentazioni, la Corte d’appello aveva omesso un esame potenzialmente decisivo per la valutazione dell’attendibilità della principale fonte d’accusa.

Fonte: Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 37272/2026. Consulta la pronuncia su Simpliciter.

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