Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38233 del 3 novembre 2026
Con la sentenza n. 38233/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’aggravante dei futili motivi, prevista dall’art. 61, n. 1, c.p., è configurabile anche nel delitto di maltrattamenti in famiglia, quando le condotte violente siano determinate dalla volontà di impedire alla persona offesa l’esercizio di elementari libertà individuali.
Secondo la Corte, la futilità non riguarda la gravità delle violenze, ma la sproporzione tra queste e le ragioni che le hanno determinate. La pretesa di punire la vittima per scelte del tutto lecite, come utilizzare il telefono, uscire di casa o decidere come gestire la quotidianità familiare, rivela infatti la particolare riprovevolezza della condotta.
La Cassazione ha inoltre escluso che il richiamo a tradizioni culturali o convinzioni religiose possa escludere l’aggravante, quando tali convinzioni presuppongano una subordinazione della donna incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento.
Fonte
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38233/2026 – testo integrale (PDF ufficiale).