Termini di appello: la scadenza festiva del deposito della motivazione sposta anche l’impugnazione


Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 37765 del 28 ottobre 2026

Quando il termine riservato al giudice per il deposito della motivazione della sentenza scade in un giorno festivo, la proroga al primo giorno non festivo incide anche sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37765/2026, annullando senza rinvio l’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, un appello proposto dalla difesa.

Nel caso esaminato, il termine di novanta giorni assegnato al Tribunale per il deposito della motivazione scadeva domenica 8 febbraio 2026. In applicazione dell’art. 172, comma 3, c.p.p., la scadenza doveva quindi essere prorogata a lunedì 9 febbraio. Il successivo termine di quarantacinque giorni per appellare, previsto dall’art. 585 c.p.p., iniziava a decorrere il 10 febbraio e scadeva il 26 marzo, data in cui la difesa aveva effettivamente depositato l’impugnazione tramite portale telematico.

Richiamando il principio già enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 155/2012, Rossi, la Cassazione ha chiarito che la proroga del termine assegnato al giudice per il deposito della sentenza comporta il corrispondente spostamento della decorrenza del termine per impugnare. L’appello era pertanto tempestivo.

La decisione conferma l’importanza di distinguere la scadenza del termine per la redazione della motivazione dal momento iniziale del termine per impugnare: un erroneo computo non può precludere l’accesso al giudizio di secondo grado.

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