Corte costituzionale, ordinanza n. 187 del 5 novembre 2026.
Con l’ordinanza n. 187/2026, la Corte costituzionale torna sulla disciplina della liberazione anticipata, richiamando i principi già affermati nella sentenza n. 201/2025, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 69-bis, comma 3, dell’ordinamento penitenziario.
Secondo la Consulta, la liberazione anticipata non costituisce un mero meccanismo di riduzione aritmetica della pena, ma rappresenta uno strumento essenziale per incentivare e valorizzare la partecipazione del condannato al percorso rieducativo.
La possibilità di ottenere una valutazione periodica, riferita ai singoli semestri di pena espiata, consente infatti al detenuto di conoscere tempestivamente l’esito del proprio impegno trattamentale e, in caso di valutazione negativa, di orientare diversamente la propria condotta.
Il differimento di tale valutazione, anche per molti anni, rischierebbe invece di compromettere la funzione incentivante dell’istituto, rendendo altresì più difficoltosi l’esercizio del diritto di difesa e l’adempimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
In questa prospettiva, la Corte ribadisce che il condannato può presentare istanza di liberazione anticipata in qualsiasi momento, con riferimento ai semestri già maturati, senza dover dimostrare uno specifico interesse.
L’ordinanza n. 187/2026, dichiarando manifestamente inammissibili le questioni sollevate per sopravvenuta carenza di oggetto, conferma così un principio fondamentale: le esigenze di semplificazione procedimentale non possono comprimere la finalità rieducativa della pena, garantita dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Fonti: Corte costituzionale, ordinanza n. 187/2026; Corte costituzionale, sentenza n. 201/2025.