Misure di prevenzione: impugnabile il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro

Corte cost., sentenza n. 158/2026, depositata il 2 ottobre 2026

Con la sentenza n. 158/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, d.lgs. 159/2011, nella parte in cui non ricomprendeva, tra i provvedimenti impugnabili, quello con cui il Tribunale rigetta l’istanza di revoca del sequestro di prevenzione.

La questione trae origine dalla evidente asimmetria della disciplina: mentre il pubblico ministero poteva impugnare il provvedimento di revoca del sequestro, il proposto o il terzo inciso dalla misura non disponevano di un analogo strumento nei confronti della decisione che confermava il mantenimento del vincolo.

Secondo la Corte, tale differenza di trattamento non trova una ragionevole giustificazione e si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di parità delle armi, tanto più in considerazione della rilevante incidenza che il sequestro di prevenzione può avere sui diritti patrimoniali dell’interessato e, in particolare, sullo svolgimento di un’attività economica.

La pronuncia interviene, pertanto, su un significativo vuoto di tutela, riconoscendo la necessità che anche il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca possa essere sottoposto al controllo del giudice dell’impugnazione.

Ne deriva un rafforzamento delle garanzie difensive nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali, non soltanto con riferimento al momento genetico del sequestro, ma anche rispetto alla successiva verifica della permanenza dei presupposti che ne giustificano il mantenimento.

Fonte ufficiale e testo integrale

Corte costituzionale – sentenza n. 158/2026.

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