Malfunzionamento del PDP: la PEC non salva il deposito senza prova del guasto

La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33829/2026, depositata il 17 settembre 2026, affronta un problema ormai molto concreto nella pratica quotidiana del processo penale telematico: che cosa accade quando il Portale Deposito Atti Penali (PDP) non consente al difensore di depositare tempestivamente un atto di impugnazione, ma il malfunzionamento non risulta ufficialmente certificato o attestato?

La Corte chiarisce anzitutto che l’art. 175-bis c.p.p. non esaurisce tutte le ipotesi nelle quali una disfunzione informatica può incidere sull’esercizio del diritto di impugnazione. La norma disciplina i casi di malfunzionamento centrale certificato dal DGSIA o di malfunzionamento locale attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario: in tali situazioni il deposito con modalità non telematiche è consentito nei termini previsti dalla legge.

Diverso è il caso del malfunzionamento occasionale o momentaneo che, pur essendosi concretamente verificato, non sia stato né certificato né attestato. Secondo la Cassazione, anche questa situazione può assumere rilievo, ma attraverso la disciplina generale della restituzione nel termine prevista dall’art. 175 c.p.p..

Il difensore deve quindi dimostrare che la disfunzione informatica abbia integrato un vero e proprio caso fortuito o una causa di forza maggiore, ossia un impedimento oggettivo al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione e non riconducibile al comportamento dell’interessato. In questa ipotesi la restituzione nel termine non opera automaticamente: occorre attivare l’apposito procedimento previsto dall’art. 175 c.p.p. e fornire elementi concreti a sostegno dell’impedimento.

La PEC non costituisce automaticamente una modalità alternativa

Nel caso esaminato, due atti di appello erano stati trasmessi mediante posta elettronica certificata anziché attraverso il PDP, quando era ormai vigente l’obbligo di deposito telematico. Le difese avevano dedotto l’impossibilità materiale di caricare gli atti sul portale, facendo riferimento a malfunzionamenti momentanei.

La Corte ha tuttavia confermato l’inammissibilità degli appelli. Non risultava alcuna certificazione o attestazione di malfunzionamento ai sensi dell’art. 175-bis c.p.p. e, soprattutto, le disfunzioni prospettate non erano state adeguatamente documentate. Il semplice invio dell’atto via PEC, quindi, non può sostituire il deposito tramite PDP solo perché il difensore affermi di avere incontrato difficoltà tecniche.

Come documentare il malfunzionamento

La parte più utile della decisione sul piano operativo è l’indicazione degli elementi che possono fornire un riscontro oggettivo della disfunzione. La Cassazione richiama, a titolo esemplificativo, screenshot del portale che mostrino l’errore, l’indicazione precisa del codice di errore, la registrazione temporale dei tentativi di deposito, i log del browser o della connessione e le segnalazioni inviate all’assistenza tecnica del PDP.

Il principio pratico che emerge è quindi chiaro: quando il malfunzionamento non è ufficialmente certificato, il difensore deve preoccuparsi immediatamente di documentare il problema tecnico. In mancanza di prova oggettiva del guasto, il deposito effettuato con modalità diverse da quelle obbligatorie rischia di essere dichiarato inammissibile.

Fonte: Corte Suprema di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 33829/2026.
Scheda ufficiale e testo integrale della sentenza

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