Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 34744/2026, dep. 28 settembre 2026
La Terza Sezione penale torna sul tema della colpa di organizzazione dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Il principio che emerge dalla pronuncia è che la mancata adozione, o l’inefficace attuazione, del Modello di organizzazione e gestione non costituisce, di per sé, l’elemento costitutivo dell’illecito dell’ente. L’assenza del Modello può tuttavia assumere rilievo quale circostanza idonea a dimostrare la colpa di organizzazione, da accertare alla luce delle concrete carenze del sistema organizzativo e di controllo.
Nel caso esaminato, la responsabilità dell’ente non risulta ricondotta alla sola assenza del Modello, ma anche a specifiche criticità nei controlli e nell’organizzazione dell’attività interessata dal reato presupposto.
Rilievo difensivo. La pronuncia conferma che il giudizio ex D.Lgs. 231/2001 non può ridursi alla semplice verifica formale dell’esistenza di un Modello: occorre individuare il concreto deficit organizzativo e verificarne la rilevanza rispetto alla commissione del reato.
Fonti
La pronuncia è segnalata da AODV231 e commentata da Osservatorio 231.
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