Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, all’udienza del 24 settembre 2026, hanno risolto un rilevante contrasto interpretativo relativo alle garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. in materia di ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori.
La questione riguardava, in particolare, l’applicabilità di tali garanzie anche nel caso in cui il difensore sia egli stesso sottoposto ad indagine.
Con l’informazione provvisoria relativa al ricorso R.G. n. 6868/2026, le Sezioni Unite hanno dato risposta affermativa, enunciando il seguente principio: le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche quando il difensore sia la persona sottoposta ad indagine.
La decisione assume particolare rilievo perché chiarisce che la posizione processuale del professionista non determina, di per sé, il venir meno delle specifiche cautele previste dall’ordinamento a tutela dell’attività difensiva.
Non si tratta, naturalmente, di riconoscere una generale immunità dello studio professionale dalla ricerca della prova. Lo stesso art. 103 c.p.p. contempla la possibilità di procedere a ispezioni e perquisizioni quando il difensore o altre persone che svolgono stabilmente attività nel medesimo ufficio siano imputati. Le Sezioni Unite affermano però che, anche in tale ipotesi, l’attività investigativa deve svolgersi nel rispetto delle garanzie speciali previste dalla norma.
Il principio appare particolarmente significativo considerando che uno studio legale, e oggi soprattutto i relativi archivi informatici, può contenere documentazione, comunicazioni e dati riferibili a una pluralità di assistiti del tutto estranei al procedimento nel quale il professionista è sottoposto ad indagine.
La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 22178/2026. Per una valutazione completa della portata del principio sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni della sentenza.
Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Questione penale decisa, R.G. n. 6868/2026, udienza 24 settembre 2026.
Informazione ufficiale e ordinanza di rimessione
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