DASPO urbano: la reiterazione dell’illecito non basta, serve un concreto pericolo per la sicurezza

Con la sentenza n. 34439/2026, depositata il 24 settembre 2026, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione torna sui presupposti applicativi del c.d. DASPO urbano previsto dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017.

Il caso riguardava un soggetto condannato per avere violato il divieto di accesso ad alcune aree urbane del Comune di Maddaloni, disposto dal Questore di Caserta a seguito della reiterata attività di parcheggiatore abusivo.

La questione centrale riguardava la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto e, in particolare, la necessità di una specifica motivazione in ordine al pericolo per la sicurezza.

La Cassazione chiarisce che la mera reiterazione delle condotte indicate dall’art. 9 del d.l. n. 14/2017 non è sufficiente, da sola, a giustificare il divieto di accesso. L’art. 10, comma 2, richiede infatti un ulteriore e autonomo requisito: dalla condotta concretamente tenuta deve poter derivare un pericolo per la sicurezza.

Richiamando espressamente la sentenza della Corte costituzionale n. 47/2024, la Suprema Corte precisa che il concetto di sicurezza deve essere interpretato in senso restrittivo, come tutela della libertà dei cittadini di svolgere le proprie attività lecite al riparo da possibili condotte criminose.

Non è quindi sufficiente che la presenza del soggetto sia ritenuta incompatibile con il decoro dell’area, né può fondarsi il provvedimento su situazioni di pericolo meramente remote o congetturali.

Il pericolo deve emergere dalle concrete modalità della condotta e non dalla sola personalità del destinatario o dalla mera reiterazione degli illeciti. Possono assumere rilievo, ad esempio, comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, così come condotte concretamente idonee a impedire agli altri cittadini l’accessibilità e la libera fruizione delle aree pubbliche.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente la pericolosità osservando che, in presenza di un continuo flusso di automobilisti, il rifiuto di alcuni di essi di corrispondere denaro al parcheggiatore abusivo avrebbe potuto determinare potenziali liti.

Per la Cassazione, tale motivazione è gravemente carente: il possibile verificarsi di liti costituisce infatti una prospettiva soltanto ipotetica, mentre la legge richiede una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità.

La sentenza presenta inoltre un ulteriore profilo di interesse sul piano processuale. La Cassazione ribadisce l’orientamento secondo cui il giudice penale, chiamato a decidere sulla violazione del divieto, pur non potendosi sostituire al Questore nelle valutazioni discrezionali riservate all’autorità amministrativa, deve comunque verificare la sussistenza dei presupposti legali del provvedimento, compresa l’esistenza di un concreto pericolo per la sicurezza.

Sul punto la stessa pronuncia dà conto dell’esistenza di precedenti di segno diverso, nei quali era stata invece esclusa la sindacabilità dell’ordine questorile da parte del giudice penale.

La Corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, chiamata a rivalutare specificamente il requisito della pericolosità.

La decisione conferma dunque un principio rilevante anche oltre il caso concreto: la reiterazione dell’illecito non assorbe il requisito della pericolosità, che deve essere autonomamente accertato sulla base delle effettive modalità della condotta e non può essere desunto da valutazioni astratte o meramente ipotetiche.

Cass. pen., Sez. III, sent. n. 34439/2026, ud. 16 settembre 2026, dep. 24 settembre 2026.

Richiamo: Corte costituzionale n. 47/2024.

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