Maltrattamenti e misure cautelari: il silenzio della persona offesa non esclude il pericolo di reiterazione

Con la sentenza n. 32652/2026, depositata il 2 settembre 2026, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione affronta il rilievo da attribuire al silenzio della persona offesa nell’ambito del procedimento per la revoca o la sostituzione di una misura cautelare applicata per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Nel caso esaminato, l’imputato, condannato per il reato di cui all’art. 572 c.p., aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Tra gli argomenti prospettati a sostegno dell’attenuazione delle esigenze cautelari era stato valorizzato anche il fatto che la persona offesa, pur avendo ricevuto la notificazione della richiesta di modifica della misura ai sensi dell’art. 299, comma 3, c.p.p., non avesse formulato osservazioni.

La Cassazione esclude però che da tale silenzio possa ricavarsi un elemento favorevole all’imputato.

La valutazione della permanenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione spetta infatti al giudice e deve essere fondata su elementi oggettivi: durata e intensità delle condotte, caratteristiche della vicenda e personalità dell’agente. Nei reati abituali, quale quello di maltrattamenti in famiglia, assume particolare rilievo anche la persistenza e la pervicacia delle condotte.

La posizione della persona offesa può naturalmente entrare nel quadro valutativo, ma il giudizio cautelare non può essere ricostruito sulla base della sua sola percezione del pericolo. Tanto più quando si tratta di una vittima che versa in una situazione di particolare vulnerabilità.

Il principio affermato dalla Corte è particolarmente netto: l’interlocuzione della persona offesa sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare costituisce una mera facoltà.

Di conseguenza, la mancata presentazione di osservazioni non consente di presumere né che sia cessato il pericolo né che la vittima non tema più per la propria incolumità. Attribuire al silenzio un significato favorevole alla persona sottoposta alla misura finirebbe, secondo la Cassazione, per trasformare uno strumento predisposto a protezione della vittima in un vero e proprio onere informativo posto a suo carico.

La decisione offre inoltre un chiarimento significativo sul tema dell’attenuazione delle esigenze cautelari. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto insufficienti sia il mero decorso del tempo trascorso in custodia cautelare sia la semplice intenzione dell’imputato di intraprendere in futuro un percorso di recupero per autori di condotte maltrattanti. Per giustificare una modifica della misura occorrono elementi effettivamente sintomatici di un mutamento della situazione originariamente valutata dal giudice.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 32652/2026, ud. 23 luglio 2026, dep. 2 settembre 2026.

Fonte ufficiale: Corte Suprema di Cassazione.
Scheda e sentenza integrale

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