Stupefacenti e lieve entità: l’abitualità non coincide con la semplice non occasionalità

Con la sentenza n. 32649/2026, depositata il 2 settembre 2026, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione affronta una delle prime questioni interpretative relative alla nuova formulazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, modificato dal d.l. n. 23/2026, convertito dalla legge n. 54/2026.

La novella ha introdotto una specifica causa ostativa al riconoscimento della lieve entità, prevedendo che il fatto non possa essere considerato lieve quando, per l’allestimento di mezzi o strumenti o per le modalità dell’azione, le condotte risultino poste in essere in modo continuativo e abituale.

La Cassazione individua così una vera e propria progressione tra tre situazioni differenti: fatto lieve occasionale, fatto lieve non occasionale e condotta caratterizzata da continuità e abitualità, che impedisce a monte il riconoscimento della fattispecie di lieve entità.

Il passaggio più rilevante è però la distinzione tra non occasionalità e abitualità.

Secondo la Corte, tale distinzione non può essere ricostruita sulla base di un criterio meramente numerico. La reiterazione delle condotte costituisce certamente un indice significativo, ma occorre comunque una valutazione complessiva del caso concreto.

Il fatto occasionale presenta carattere episodico ed estemporaneo ed è riconducibile a circostanze contingenti, senza inserirsi in un’attività stabilmente orientata allo spaccio. Per questa ragione, persino l’esistenza di un precedente specifico non esclude automaticamente l’occasionalità, soprattutto quando il precedente sia risalente o riferibile a un contesto completamente diverso.

La non occasionalità occupa invece una posizione intermedia: presuppone una condotta che non sia meramente episodica, ma che non raggiunga ancora quel grado di reiterazione e stabilità proprio dell’abitualità. Anche in questo caso, il precedente specifico costituisce soltanto uno degli elementi valutabili e il giudizio può fondarsi anche su dati oggettivi indicativi dell’inserimento del fatto in un’attività di spaccio non episodica.

Più rigorosa è la nozione di abitualità, che richiede un livello più intenso di reiterazione e una serialità delle condotte capace di rivelare una stabile propensione all’attività criminosa. La Cassazione richiama, sul punto, anche l’elaborazione delle Sezioni Unite in materia di particolare tenuità del fatto, precisando che la presenza di più condotte pregresse costituisce un presupposto rilevante, ma il giudizio resta sostanziale e non meramente aritmetico.

Nel caso concreto erano stati sequestrati quindici involucri di cocaina già confezionati e 213 grammi di cocaina in pietra. I giudici avevano inoltre valorizzato la disponibilità di bilancini di precisione, l’assenza di fonti di reddito, un precedente specifico e, soprattutto, l’ammissione dell’indagato di avere già svolto attività di cessione in favore di un ristretto numero di clienti abituali.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il complesso di tali elementi descrivesse un soggetto concretamente inserito nella filiera dello spaccio in modo non episodico.

La decisione assume particolare importanza sul piano difensivo perché chiarisce che la nuova causa ostativa non può essere applicata attraverso automatismi. Una pluralità di episodi, un precedente specifico o altri indici di reiterazione non consentono, isolatamente considerati, di identificare l’abitualità: occorre verificare se il complesso degli elementi dimostri quella serialità e stabilità dell’attività illecita richiesta dalla nuova disposizione.

Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 32649/2026, ud. 10 luglio 2026, dep. 2 settembre 2026.

Fonte ufficiale: Corte Suprema di Cassazione.
Scheda e sentenza integrale

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