Con l’ordinanza interlocutoria n. 25298/2026, pubblicata il 14 settembre 2026, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale una questione destinata ad incidere direttamente sulle statuizioni civili pronunciate nel processo penale.
La questione riguarda l’art. 541, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che la condanna dell’imputato e del responsabile civile, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile sia provvisoriamente esecutiva per legge già con la sentenza penale di primo grado.
Il caso nasce da un’opposizione all’esecuzione proposta davanti al Tribunale di Bari. Una sentenza penale di primo grado aveva riconosciuto alla parte civile una provvisionale di 20.000 euro e aveva inoltre liquidato 6.783,92 euro per spese di costituzione e rappresentanza. Mentre la provvisionale era immediatamente esecutiva, veniva contestata l’efficacia esecutiva del capo relativo alle spese, non essendovi una specifica dichiarazione di provvisoria esecutorietà da parte del giudice penale.
La questione ha fatto emergere un contrasto nella stessa giurisprudenza di legittimità. Secondo Cass. n. 19899/2024, la condanna alle spese della parte civile pronunciata nel processo penale non è automaticamente provvisoriamente esecutiva; secondo Cass. n. 32380/2023, invece, la sua natura civilistica consentirebbe di applicare la regola generale dell’art. 282 c.p.c., che attribuisce provvisoria esecutività alla sentenza civile di primo grado.
La Terza Sezione ritiene che il contrasto non possa essere superato semplicemente applicando in via interpretativa l’art. 282 c.p.c. al processo penale. Nel codice di procedura penale manca infatti un rinvio generale a tale disposizione e, inoltre, l’estensione analogica della regola potrebbe determinare un effetto sfavorevole per l’imputato, imponendogli l’immediato pagamento in assenza di una specifica previsione normativa.
Allo stesso tempo, la Cassazione osserva che l’attuale assetto processuale ha progressivamente avvicinato l’azione civile esercitata nel processo penale a quella proposta direttamente davanti al giudice civile. In questo quadro, la differenza di trattamento relativa alle spese può risultare difficilmente giustificabile: la parte vittoriosa in sede civile dispone immediatamente di un titolo esecutivo anche per le spese, mentre la parte civile nel processo penale non gode necessariamente della medesima tutela.
Secondo il Collegio, questa diversità può porsi in contrasto sia con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., sia con il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall’art. 24 Cost.. La Cassazione valorizza in particolare l’evoluzione normativa che tende ormai ad equiparare, sotto diversi profili, l’azione civile esercitata nel processo penale a quella proposta nella sua sede naturale.
La Corte ha quindi dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 541, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività per legge della condanna alle spese processuali in favore della parte civile, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
La decisione apre dunque una questione di particolare rilievo pratico: se la Consulta dovesse accogliere il dubbio prospettato dalla Cassazione, la parte civile vittoriosa in primo grado potrebbe ottenere immediatamente anche il pagamento delle spese di costituzione e difesa, senza dover attendere il giudicato o una specifica dichiarazione di esecutorietà.
Cass. civ., Sez. III, ord. interlocutoria n. 25298/2026, ud. 11 giugno 2026, pubbl. 14 settembre 2026.
Fonte ufficiale: Corte Suprema di Cassazione.
Scheda e ordinanza integrale n. 25298/2026
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