Con la sentenza n. 29131/2026, depositata il 31 luglio 2026, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione affronta alcuni profili centrali dell’utilizzo del captatore informatico nelle intercettazioni.
La Corte chiarisce, anzitutto, che il trojan può essere attivato e disattivato in modo discontinuo: nei casi in cui la legge non impone una predeterminazione di luoghi e tempi di attivazione, la possibilità di una captazione continua non comporta l’obbligo di mantenerla sempre attiva.
La modalità “a singhiozzo” non determina quindi, di per sé, l’inutilizzabilità del materiale acquisito.
Resta però un profilo importante sul piano difensivo: la selezione degli intervalli di captazione può incidere sulla completezza e sul contesto delle conversazioni registrate. L’eventuale perdita di elementi favorevoli alla difesa o la decontestualizzazione del materiale non comportano automaticamente inutilizzabilità, ma possono rilevare nella valutazione della sua attendibilità e forza probatoria.
La Cassazione ammette inoltre la sospensione delle operazioni per più giorni, purché essa sia tracciabile e resti sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. Il periodo di sospensione non coincide con un’effettiva compressione della riservatezza e può quindi non essere computato come periodo di captazione attiva.
La Corte esclude infine che eventuali incompletezze dei verbali ex art. 89 disp. att. c.p.p. determinino automaticamente inutilizzabilità, ribadendo il carattere tassativo delle ipotesi previste dall’art. 271 c.p.p.
La decisione distingue quindi nettamente tra autorizzazione, modalità esecutive e valutazione probatoria: non ogni irregolarità tecnica comporta l’espulsione della prova dal processo, ma resta essenziale verificare la tracciabilità delle operazioni e la completezza del materiale acquisito.
Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 29131/2026, ud. 28 maggio 2026, dep. 31 luglio 2026.
Fonte ufficiale: Corte Suprema di Cassazione.
Scheda e sentenza integrale n. 29131/2026
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