Bancarotta documentale: la mancata consegna delle scritture non prova automaticamente il reato

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35494/2026, depositata il 6 ottobre 2026.

La mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare non può comportare automaticamente l’affermazione della responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale.

La Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza di condanna, censurando il rigetto della richiesta difensiva di verificare se la documentazione contabile fosse stata precedentemente sequestrata dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un diverso procedimento penale.

Secondo la Corte, il giudice deve confrontarsi con le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa, senza pretendere che sia l’imputato a dimostrare la propria innocenza.

Il principio è particolarmente rilevante: quando la difesa indica elementi specifici e potenzialmente decisivi, il giudice deve valutarli adeguatamente, anche attraverso la rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., nel rispetto della presunzione di non colpevolezza e della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Fonte: Cass. pen., Sez. V, n. 35494/2026, depositata il 6 ottobre 2026.

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